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Italia_ Il Paradiso Fiscale per Pensionati - Trasferisciti e Approfitta della Flat Tax al 7

Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.

Italia: Il Paradiso Fiscale per Pensionati – Trasferisciti e Approfitta della Flat Tax al 7% “Regime opzionale”

Negli ultimi anni, il dibattito sulla tassazione in Italia ha visto emergere idee innovative per semplificare il sistema fiscale e incentivare il potere d’acquisto delle famiglie. Tra queste, la proposta di introdurre una flat tax al 7% per i pensionati rappresenta una delle soluzioni più discussi, rivolta a sostenere una categoria particolarmente vulnerabile.

Cos’è la Flat Tax?

La flat tax è un sistema fiscale che prevede un’aliquota unica per tutti i contribuenti, a differenza del sistema progressivo attualmente in vigore in Italia, dove le aliquote aumentano in base al reddito. L’idea alla base della flat tax è quella di semplificare la tassazione, eliminando le complicazioni legate a detrazioni e deduzioni, e allo stesso tempo incentivare i cittadini a dichiarare i propri redditi.

Condizioni di accesso al regime

La flat tax può essere applicata a specifiche tipologie di pensionati che trasferiscono la loro residenza fiscale in alcune regioni del sud Italia. Ecco le condizioni generali per poter accedere a questo regime fiscale:

  1. Residenza Fiscale: È necessario trasferire la residenza fiscale in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, delle regioni del sud Italia (come Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise) per almeno 186 giorni all’anno.
  2. Tipo di Reddito: La flat tax si applica esclusivamente alle pensioni e non ad altri redditi. Il reddito da pensione deve derivare da fonti estere.
  3. Limite di Reddito: Non ci sono particolari limiti di reddito per accedere alla flat tax, a differenza di altri regimi nazionali.
  4. Non essere già residente: Non si deve essere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento della residenza.

Come usufruire della flat tax

L’opzione si perfezione con la presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare:

  1. Status di non residente: Il contribuente deve dichiarare di non essere stato residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza. Questo è fondamentale per dimostrare che ci sono le condizioni per beneficiare dell’opzione.
  2. Giurisdizione di ultima residenza fiscale: È richiesto di indicare il paese in cui il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale, a condizione che ci sia un accordo di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Questo è importante per categorizzare il tipo di fiscalità da cui proviene il soggetto.
  3. Stati esteri: Il contribuente deve elencare gli stati esteri per i quali non intende applicare l’imposta sostitutiva. Questo è utile per delineare quali redditi saranno soggetti alla nuova tassazione nel momento in cui viene trasferita la residenza.
  4. Residenza del soggetto estero erogante: Deve essere indicato lo stato di residenza della fonte dei redditi da pensione, che può influenzare la tassazione e le eventuali esenzioni applicabili.
  5. Ammontare dei redditi di fonte estera: Il contribuente deve indicare la somma dei redditi esteri che intende soggiacere all’imposta sostitutiva, per permettere all’amministrazione finanziaria di calcolare il dovuto.

ART. 24-ter. – (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno).

In vigore dal 07/04/2026

Modificato da: Legge del 11/03/2026 n. 34 Articolo 26

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita’ dell’opzione.

2. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita’ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.

4. L’opzione di cui al comma 1 e’ valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e’ efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

6. L’imposta e’ versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non e’ deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

7. L’opzione e’ revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresi’, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facolta’ di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

8-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ del regime di cui al presente articolo.

Ecco un esempio pratico di come funziona la flat tax al 7% per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, applicata su redditi da pensione estera.

Scenario

Immaginiamo un pensionato che si trasferisce in un comune del sud Italia con meno di 30.000 abitanti e che percepisce due redditi da pensione estera:

  • Reddito 1: 30.000 euro
  • Reddito 2: 20.000 euro

Calcolo della Tassazione

La flat tax al 7% si applica su ciascun reddito estero. Ecco come si calcola l’imposta dovuta:

  1. Reddito 1:
    • Imposta = 30.000 euro * 7% = 2.100 euro
  2. Reddito 2:
    • Imposta = 20.000 euro * 7% = 1.400 euro

Totale Imposta Dovuta

La somma dell’imposta dovuta sui due redditi è:

  • Totale Imposta = 2.100 euro + 1.400 euro = 3.500 euro

Questo esempio illustra come il regime di flat tax al 7% possa risultare vantaggioso rispetto alla tassazione progressiva ordinaria, offrendo una significativa semplificazione e potenziale risparmio fiscale per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia

Conclusioni:

L’introduzione di una flat tax al 7% per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in alcune regioni del sud Italia rappresenta una misura innovativa e strategica per attrarre redditi esteri e stimolare l’economia locale. Questo regime fiscale offre diversi vantaggi:

  • Semplificazione Fiscale: La flat tax semplifica il sistema fiscale, riducendo le complessità legate alle aliquote progressive e alle detrazioni, rendendo più facile per i pensionati gestire le proprie finanze.
  • Incentivo Economico: Trasferirsi in comuni con meno di 30.000 abitanti nelle regioni del sud Italia non solo porta benefici fiscali ai pensionati, ma contribuisce anche allo sviluppo economico di aree meno popolate e spesso in difficoltà economiche.
  • Attrazione di Capitali Esteri: Concentrandosi sui redditi da pensione estera, l’Italia si posiziona come una destinazione attraente per i pensionati stranieri, aumentando il flusso di capitali dall’estero.
  • Supporto a una Categoria Vulnerabile: Offrendo un regime fiscale agevolato, si fornisce un sostegno concreto a una categoria che può essere particolarmente vulnerabile dal punto di vista economico.

Tuttavia, è importante monitorare l’impatto a lungo termine di questa politica per assicurarsi che i benefici economici siano distribuiti equamente e che il sistema fiscale rimanga sostenibile. Inoltre, la misura potrebbe stimolare ulteriori discussioni su come replicare modelli simili per altre categorie di contribuenti o in altre regioni del paese.