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esenzione irpef e borsa di studio
Redazione 24 Giugno 2025 0 Comments

Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.

Borse di studio post laurea: la nuova norma sulla tassazione dal 7 giugno 2025

 

Dal 7 giugno 2025, un’importante novità ha cambiato il regime fiscale delle borse di studio post laurea in Italia. Un emendamento inserito nel decreto PNRR-scuola ha infatti eliminato la storica esenzione IRPEF per le borse di studio di ricerca post laurea, rendendo queste somme reddito imponibile a tutti gli effetti.

Cosa prevede la nuova legge

La modifica normativa, introdotta dall’articolo 1-bis, comma 4, del DL 45/2025, stabilisce che tutte le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea sono da considerarsi reddito soggetto a tassazione IRPEF. In concreto, chi percepisce una borsa di studio post laurea dal 7 giugno 2025 dovrà dichiararla nella propria dichiarazione dei redditi e pagare le relative imposte secondo le aliquote ordinarie.

Le borse di studio post laurea, quindi, non sono più considerate somme esenti e vanno trattate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto già previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR. Questo comporta anche la possibilità di usufruire delle detrazioni per lavoro dipendente, ma l’imponibilità resta piena.

Nessuna disciplina transitoria: la norma è immediata

Uno degli aspetti più contestati della riforma è l’assenza di una disciplina transitoria. La legge è entrata in vigore il 7 giugno 2025 e si applica senza eccezioni anche alle borse di studio già in corso a quella data. Questo significa che:

  • Le somme percepite dal 7 giugno 2025 in poi sono tassate, anche se riferite a borse assegnate in precedenza.

  • Non sono previste deroghe o periodi di “moratoria”: la tassazione è immediata e riguarda tutte le erogazioni successive all’entrata in vigore della norma.

Impatto sulle dichiarazioni dei redditi 2025

Per la dichiarazione dei redditi 2025 (relativa ai redditi percepiti nel 2025), occorrerà distinguere tra:

  • Borse di studio percepite fino al 6 giugno 2025: restano esenti da IRPEF e non vanno dichiarate.

  • Borse di studio percepite dal 7 giugno 2025 in poi: vanno dichiarate come reddito assimilato a lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF.

Chi riceve una borsa di studio post laurea dovrà quindi prestare particolare attenzione a indicare correttamente le somme percepite nel periodo di imposta 2025, separando la parte esente (fino al 6 giugno) da quella imponibile (dal 7 giugno in avanti).

Quali borse sono escluse dalla tassazione?

Restano esenti da IRPEF, come espressamente previsto dalla legge, le seguenti tipologie di borse di studio:

  • Borse regionali e provinciali per studenti universitari

  • Borse per la frequenza di corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, attività di ricerca post-dottorato e corsi di perfezionamento all’estero

  • Borse per specializzazioni in Medicina e Chirurgia

  • Borse Erasmus+ e altre borse per la mobilità internazionale

  • Borse per vittime del terrorismo e criminalità organizzata

La nuova norma riguarda esclusivamente le borse di studio post laurea per attività di ricerca universitaria non rientranti nelle categorie sopra elencate.

Cosa prevede la nuova legge

La modifica normativa, introdotta dall’articolo 1-bis, comma 4, del DL 45/2025, stabilisce che tutte le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea sono da considerarsi reddito soggetto a tassazione IRPEF. In concreto, chi percepisce una borsa di studio post laurea dal 7 giugno 2025 dovrà dichiararla nella propria dichiarazione dei redditi e pagare le relative imposte secondo le aliquote ordinarie.

Le borse di studio post laurea, quindi, non sono più considerate somme esenti e vanno trattate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto già previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR. Questo comporta anche la possibilità di usufruire delle detrazioni per lavoro dipendente, ma l’imponibilità resta piena.

Riferimenti normativi ufficiali

L’Agenzia delle Entrate aveva precedentemente chiarito con la Risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010 che le borse di studio erogate dalle Università per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato erano esenti dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Tuttavia, questa esenzione è stata eliminata dalla nuova normativa.

L’art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR stabilisce che sono imponibili ai fini dell’IRPEF le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia, assimilandole ai redditi di lavoro dipendente.

Nessuna disciplina transitoria: la norma è immediata

Uno degli aspetti più contestati della riforma è l’assenza di una disciplina transitoria. La legge è entrata in vigore il 7 giugno 2025 e si applica senza eccezioni anche alle borse di studio già in corso a quella data. Questo significa che:

  • Le somme percepite dal 7 giugno 2025 in poi sono tassate, anche se riferite a borse assegnate in precedenza

  • Non sono previste deroghe o periodi di “moratoria”: la tassazione è immediata e riguarda tutte le erogazioni successive all’entrata in vigore della norma

Impatto sulle dichiarazioni dei redditi 2025 e 2026

Per la dichiarazione dei redditi 2025 (relativa ai redditi percepiti nel 2025), occorrerà distinguere tra:

  • Borse di studio percepite fino al 6 giugno 2025: restano esenti da IRPEF e non vanno dichiarate

  • Borse di studio percepite dal 7 giugno 2025 in poi: vanno dichiarate come reddito assimilato a lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF

Esempi pratici per il 2026

Esempio 1 – Marco, borsista di ricerca
Marco percepisce una borsa di studio post laurea di €18.000 annui per tutto il 2026. Dovrà:

  • Dichiarare l’intero importo di €18.000 nel quadro C del modello 730/2027 o Unico PF 2027

  • Applicare le aliquote IRPEF ordinarie (23% fino a €28.000)

  • IRPEF lorda: €18.000 × 23% = €4.140

  • Detrazioni lavoro dipendente: €1.880 (per redditi fino a €28.000)

  • IRPEF netta: €4.140 – €1.880 = €2.260

Esempio 2 – Sara, borsista part-time
Sara percepisce €8.000 per una borsa di ricerca post laurea nel 2026. Dovrà:

  • Dichiarare €8.000 nel quadro C

  • IRPEF lorda: €8.000 × 23% = €1.840

  • Detrazioni lavoro dipendente: €1.880 (con minimo di €690)

  • IRPEF netta: €1.840 – €1.840 = €0 (no capienza)

Esempio 3 – Luca, doppio reddito
Luca ha un contratto part-time (€15.000) e una borsa post laurea (€12.000) nel 2026:

  • Reddito complessivo: €27.000

  • IRPEF lorda: €27.000 × 23% = €6.210

  • Detrazioni lavoro dipendente: €1.880

  • IRPEF netta: €6.210 – €1.880 = €4.330

Quali borse sono escluse dalla tassazione?

Restano esenti da IRPEF, come espressamente previsto dalla legge, le seguenti tipologie di borse di studio:

  • Borse regionali e provinciali per studenti universitari

  • Borse per la frequenza di corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, attività di ricerca post-dottorato e corsi di perfezionamento all’estero

  • Borse per specializzazioni in Medicina e Chirurgia

  • Borse Erasmus+ e altre borse per la mobilità internazionale

  • Borse per vittime del terrorismo e criminalità organizzata

La nuova norma riguarda esclusivamente le borse di studio post laurea per attività di ricerca universitaria non rientranti nelle categorie sopra elencate.

Detrazioni applicabili

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, i redditi di cui all’art. 50, comma 1 lettera c) del TUIR usufruiscono delle detrazioni di imposta sul reddito personale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. Le detrazioni si quantificano come segue:

  • Per borse fino a €8.000: detrazione di €1.880 (con un minimo di €690)

  • Per borse superiori a €8.000: detrazione di €1.880 (senza minimale)

Conclusioni

Dal 7 giugno 2025, le borse di studio post laurea per attività di ricerca universitaria sono soggette a tassazione IRPEF e vanno dichiarate come reddito. La norma si applica senza retroattività, ma non prevede alcuna disciplina transitoria: tutte le somme erogate dal 7 giugno in poi sono tassate, anche se riferite a borse assegnate prima di tale data. Le borse per dottorati, specializzazioni mediche e altre tipologie espressamente esentate restano invece fuori dal nuovo regime fiscale.

Per il 2026, tutti i borsisti di ricerca post laurea dovranno prestare particolare attenzione alla corretta dichiarazione di questi redditi, applicando le aliquote IRPEF ordinarie ma beneficiando delle detrazioni per lavoro dipendente.