Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.
Dal 2027 stop al cumulo tra regime impatriati e flat tax neo-residenti: cosa cambia
Introduzione
Il Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto, con il suo articolo 2, una novità destinata a ridisegnare la pianificazione fiscale internazionale in entrata per l’Italia: a partire dal periodo d’imposta 2027, non sarà più possibile cumulare il regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023) con la flat tax sui redditi di fonte estera per i neo-residenti (art. 24-bis del TUIR).
Si tratta di una svolta normativa di grande impatto pratico, che chiude una finestra aperta — non senza sorpresa — dalle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025. Chi intende beneficiare di entrambi i regimi ha tempo solo fino al 31 dicembre 2026 per trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Come si era arrivati al cumulo
Il divieto di cumulo tra i due regimi era già previsto dalla Legge n. 232/2016 (art. 1, co. 154), ma faceva espresso riferimento al vecchio regime impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Con l’abrogazione di quest’ultimo da parte del D.Lgs. n. 209/2023 e l’introduzione del nuovo regime impatriati (art. 5), il divieto di cumulo è rimasto privo di un riferimento normativo aggiornato, creando un vuoto interpretativo.
Su tale vuoto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta ad interpello n. 16/E del 28 gennaio 2025 e con una risposta non pubblicata del 19 dicembre 2025, ammettendo per la prima volta la piena cumulabilità tra i due regimi, a condizione che ciascuno operasse su categorie di reddito distinte e non sovrapponibili.
In concreto, la cumulabilità funzionava così:
Il regime impatriati si applicava ai redditi di lavoro prodotti in Italia (detassazione al 50%, elevabile al 60% in presenza di figli minori)
La flat tax neo-residenti si applicava ai redditi di fonte estera (imposta sostitutiva forfettaria pari a €300.000/anno per i nuovi optanti dal 2026, con +€50.000 per ogni familiare incluso nell’opzione)
La novità del D.L. n. 38/2026: stop dal 2027
L’articolo 2 del D.L. n. 38/2026 pone fine alla cumulabilità, introducendo un divieto espresso per chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2027. Chi opta per la flat tax estera (art. 24-bis TUIR) non potrà più beneficiare in parallelo della riduzione del 50%/60% del regime impatriati sui redditi di lavoro prodotti in Italia — e viceversa.
Il regime transitorio è chiaro: per i trasferimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2026, il cumulo resta pienamente ammissibile per tutta la durata residua delle agevolazioni.
Fonte normativa: art. 2, D.L. n. 38/2026; art. 5, D.Lgs. n. 209/2023; art. 24-bis TUIR; Legge n. 232/2016; risposta ad interpello n. 16/E del 28.01.2025; risposta ad interpello (non pubbl.) del 19.12.2025.
Esempio Pratico: James, manager britannico
Il caso: James, 46 anni, cittadino britannico, dirigente di una multinazionale con elevata qualificazione professionale. Non è stato residente in Italia nei 10 anni precedenti. Dispone di:
Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia: €200.000 lordi/anno
Redditi di fonte estera (dividendi e plusvalenze su partecipazioni in società estere): €600.000/anno
Scenario A – Trasferimento entro il 31 dicembre 2026 (cumulo ammesso)
James trasferisce la residenza entro fine 2026 e accede a entrambi i regimi in combinazione.
Regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023):
Base imponibile reddito italiano: 50% × €200.000 = €100.000
IRPEF su €100.000 (applicando le aliquote progressive): ≈ €33.000
Flat tax neo-residenti (art. 24-bis TUIR):
Imposta sostitutiva forfettaria: €300.000 annui — i redditi esteri non entrano nel reddito complessivo IRPEF, indipendentemente dal loro importo effettivo
Totale carico fiscale: circa €333.000
Senza agevolazioni, su €800.000 complessivi, l’IRPEF ordinaria supererebbe ampiamente i €350.000 solo sulla quota italiana (con aliquota marginale al 43%), a cui si aggiunge la tassazione ordinaria dei redditi esteri. Il risparmio netto annuo può essere superiore a €100.000, con la certezza aggiuntiva della flat tax sui redditi esteri.
Scenario B – Trasferimento dal 1° gennaio 2027 (cumulo vietato, scelta obbligata)
James ritarda il trasferimento al 2027. Deve scegliere uno solo dei due regimi.
Opzione 1 – Solo regime impatriati:
IRPEF su base imponibile ridotta (€100.000): ≈ €33.000
Redditi esteri (€600.000): tassazione ordinaria IRPEF — rientrano nel reddito complessivo, con aliquota marginale al 43%
IRPEF aggiuntiva sui redditi esteri: ≈ €258.000
Totale: circa €291.000 — con il rischio di maggiori oneri contributivi/dichiarativi sui redditi esteri
Opzione 2 – Solo flat tax neo-residenti:
Flat tax estera: €300.000 (certa, forfettaria)
Redditi di lavoro in Italia (€200.000): tassazione ordinaria IRPEF senza detassazione = ≈ €86.000
Totale: circa €386.000
Confronto con lo Scenario A:
Scenario A (cumulo, 2026)
Scenario B Opzione 1 (solo impatriati)
Scenario B Opzione 2 (solo flat tax)
Carico fiscale stimato
~€333.000
~€291.000*
~€386.000
Redditi esteri tassati
Flat tax €300.000
Ordinaria IRPEF
Flat tax €300.000
Redditi italiani tassati
50% base imponibile
50% base imponibile
100% ordinaria
*Apparentemente più basso, ma i redditi esteri (€600.000) vengono tassati ordinariamente, il che in presenza di ulteriori redditi o componenti patrimoniali può portare il carico reale ben oltre.
In sintesi: La perdita del cumulo può costare a James tra i €50.000 e €100.000 annui in più di carico fiscale, a seconda del mix di redditi e della scelta effettuata.
Il regime forfettario: rimane incompatibile
Vale ricordare che il regime forfettario ha sempre avuto una propria incompatibilità strutturale con il regime impatriati, del tutto indipendente dal DL 38/2026. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 283 del 19 luglio 2019 e ribadito nel 2025 con ulteriori pronunce, chi sceglie il forfettario non può applicare il regime impatriati per lo stesso anno né per gli anni successivi del quinquennio agevolato. La scelta è vincolante sin dall’inizio del periodo di imposta.
Cosa fare entro il 31 dicembre 2026
Il messaggio normativo è inequivocabile: il 31 dicembre 2026 è una scadenza fiscale da non perdere per chi sta valutando il trasferimento di residenza in Italia con un profilo reddituale misto (redditi italiani + esteri). Per pianificare correttamente, è necessario:
Verificare i requisiti di accesso a entrambi i regimi (non residenza nei 10 anni precedenti per il regime impatriati; patrimonio/redditi esteri significativi per la flat tax neo-residenti)
Simulare il carico fiscale comparato tra le tre opzioni (cumulo, solo impatriati, solo flat tax) sulla base del proprio profilo reddituale
Pianificare la data di trasferimento della residenza anagrafica e fiscale entro il 31 dicembre 2026, verificando con attenzione l’iscrizione all’AIRE e la cancellazione dal registro straniero
Gestire l’imputazione dei redditi ai rispettivi regimi in modo rigoroso per evitare contestazioni in sede di accertamento
Per una consulenza personalizzata sulla pianificazione fiscale del tuo trasferimento di residenza in Italia e la valutazione del regime più conveniente per la tua situazione, contatta il nostro studio
Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.
Dal 2027 stop al cumulo tra regime impatriati e flat tax neo-residenti: cosa cambia
Introduzione
Il Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto, con il suo articolo 2, una novità destinata a ridisegnare la pianificazione fiscale internazionale in entrata per l’Italia: a partire dal periodo d’imposta 2027, non sarà più possibile cumulare il regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023) con la flat tax sui redditi di fonte estera per i neo-residenti (art. 24-bis del TUIR).
Si tratta di una svolta normativa di grande impatto pratico, che chiude una finestra aperta — non senza sorpresa — dalle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025. Chi intende beneficiare di entrambi i regimi ha tempo solo fino al 31 dicembre 2026 per trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Come si era arrivati al cumulo
Il divieto di cumulo tra i due regimi era già previsto dalla Legge n. 232/2016 (art. 1, co. 154), ma faceva espresso riferimento al vecchio regime impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Con l’abrogazione di quest’ultimo da parte del D.Lgs. n. 209/2023 e l’introduzione del nuovo regime impatriati (art. 5), il divieto di cumulo è rimasto privo di un riferimento normativo aggiornato, creando un vuoto interpretativo.
Su tale vuoto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta ad interpello n. 16/E del 28 gennaio 2025 e con una risposta non pubblicata del 19 dicembre 2025, ammettendo per la prima volta la piena cumulabilità tra i due regimi, a condizione che ciascuno operasse su categorie di reddito distinte e non sovrapponibili.
In concreto, la cumulabilità funzionava così:
La novità del D.L. n. 38/2026: stop dal 2027
L’articolo 2 del D.L. n. 38/2026 pone fine alla cumulabilità, introducendo un divieto espresso per chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2027. Chi opta per la flat tax estera (art. 24-bis TUIR) non potrà più beneficiare in parallelo della riduzione del 50%/60% del regime impatriati sui redditi di lavoro prodotti in Italia — e viceversa.
Il regime transitorio è chiaro: per i trasferimenti perfezionati entro il 31 dicembre 2026, il cumulo resta pienamente ammissibile per tutta la durata residua delle agevolazioni.
Regole di compatibilità a confronto
Regime
Fino al 31/12/2026
Dal 1/1/2027
Impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/23) + Neo-residenti (art. 24-bis TUIR)
Ammesso
Vietato
Flat tax neo-residenti (nuovi optanti)
€300.000/anno
€300.000/anno
Detassazione redditi lavoro Italia
50% (60% con figli minori)
Solo se non si sceglie la flat tax
Regime forfettario + regime impatriati
Non cumulabile
Non cumulabile
Fonte normativa: art. 2, D.L. n. 38/2026; art. 5, D.Lgs. n. 209/2023; art. 24-bis TUIR; Legge n. 232/2016; risposta ad interpello n. 16/E del 28.01.2025; risposta ad interpello (non pubbl.) del 19.12.2025.
Esempio Pratico: James, manager britannico
Il caso: James, 46 anni, cittadino britannico, dirigente di una multinazionale con elevata qualificazione professionale. Non è stato residente in Italia nei 10 anni precedenti. Dispone di:
Scenario A – Trasferimento entro il 31 dicembre 2026 (cumulo ammesso)
James trasferisce la residenza entro fine 2026 e accede a entrambi i regimi in combinazione.
Regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023):
Flat tax neo-residenti (art. 24-bis TUIR):
Totale carico fiscale: circa €333.000
Senza agevolazioni, su €800.000 complessivi, l’IRPEF ordinaria supererebbe ampiamente i €350.000 solo sulla quota italiana (con aliquota marginale al 43%), a cui si aggiunge la tassazione ordinaria dei redditi esteri. Il risparmio netto annuo può essere superiore a €100.000, con la certezza aggiuntiva della flat tax sui redditi esteri.
Scenario B – Trasferimento dal 1° gennaio 2027 (cumulo vietato, scelta obbligata)
James ritarda il trasferimento al 2027. Deve scegliere uno solo dei due regimi.
Opzione 1 – Solo regime impatriati:
Opzione 2 – Solo flat tax neo-residenti:
Confronto con lo Scenario A:
Scenario A (cumulo, 2026)
Scenario B Opzione 1 (solo impatriati)
Scenario B Opzione 2 (solo flat tax)
Carico fiscale stimato
~€333.000
~€291.000*
~€386.000
Redditi esteri tassati
Flat tax €300.000
Ordinaria IRPEF
Flat tax €300.000
Redditi italiani tassati
50% base imponibile
50% base imponibile
100% ordinaria
*Apparentemente più basso, ma i redditi esteri (€600.000) vengono tassati ordinariamente, il che in presenza di ulteriori redditi o componenti patrimoniali può portare il carico reale ben oltre.
In sintesi: La perdita del cumulo può costare a James tra i €50.000 e €100.000 annui in più di carico fiscale, a seconda del mix di redditi e della scelta effettuata.
Il regime forfettario: rimane incompatibile
Vale ricordare che il regime forfettario ha sempre avuto una propria incompatibilità strutturale con il regime impatriati, del tutto indipendente dal DL 38/2026. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 283 del 19 luglio 2019 e ribadito nel 2025 con ulteriori pronunce, chi sceglie il forfettario non può applicare il regime impatriati per lo stesso anno né per gli anni successivi del quinquennio agevolato. La scelta è vincolante sin dall’inizio del periodo di imposta.
Cosa fare entro il 31 dicembre 2026
Il messaggio normativo è inequivocabile: il 31 dicembre 2026 è una scadenza fiscale da non perdere per chi sta valutando il trasferimento di residenza in Italia con un profilo reddituale misto (redditi italiani + esteri). Per pianificare correttamente, è necessario:
Per una consulenza personalizzata sulla pianificazione fiscale del tuo trasferimento di residenza in Italia e la valutazione del regime più conveniente per la tua situazione, contatta il nostro studio
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