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esterovestizione
Redazione 22 Aprile 2025 0 Comments

Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.

L’Esterovestizione in Italia: Analisi Completa del Fenomeno Fiscale

L’esterovestizione rappresenta una delle pratiche fiscali più controverse nel panorama tributario italiano, oggetto di crescente attenzione da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo articolo esplora in modo approfondito il concetto di esterovestizione, le sue implicazioni legali, i criteri di identificazione e le conseguenze per i contribuenti.

Definizione e Inquadramento Giuridico

L’esterovestizione si configura come una forma di evasione fiscale che consiste nella dissociazione tra la residenza formale e quella sostanziale di una società

. In termini più specifici, si tratta della fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, particolarmente in Paesi con regimi fiscali vantaggiosi (i cosiddetti paradisi fiscali), pur mantenendo in Italia il centro effettivo degli interessi economici e dell’attività gestionale.

Questa pratica viene adottata principalmente con l’obiettivo di sottrarsi agli obblighi tributari previsti dall’ordinamento italiano, caratterizzato da un’imposizione fiscale generalmente più elevata rispetto ad altri Paesi

. Il fenomeno si concretizza quando un imprenditore italiano decide di costituire o trasferire formalmente la propria società all’estero, mentre l’effettiva amministrazione e attività economica continuano a svolgersi sul territorio italiano.

Normativa di Riferimento

Il quadro normativo che disciplina la residenza fiscale delle società in Italia, e di conseguenza il fenomeno dell’esterovestizione, si basa principalmente su:

  1. Art. 73, comma 3, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), recentemente modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

  • Art. 5, comma 3, lettera d) del TUIR, che insieme all’art. 73 costituisce il riferimento normativo domestico per la determinazione della residenza fiscale degli enti diversi dalle persone fisiche

Secondo la normativa vigente, si considerano fiscalmente residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, presentano nel territorio italiano almeno uno dei seguenti elementi:

  • La sede legale

  • La sede di direzione effettiva

Criteri di Identificazione dell’Esterovestizione

L’amministrazione finanziaria italiana, per determinare se una società è esterovestita, valuta principalmente due aspetti:

  1. Residenza formale all’estero: La società risulta formalmente costituita all’estero, con atto costitutivo e statuto societario di diritto estero

  2. Residenza sostanziale in Italia: Nonostante la forma giuridica estera, la società mantiene in Italia:

    • Il centro decisionale strategico

    • La gestione amministrativa effettiva

    • L’attività economica principale

L’accertamento dell’esterovestizione si basa quindi su un’analisi sostanziale che va oltre l’apparenza formale, esaminando dove effettivamente vengono prese le decisioni aziendali strategiche e dove si svolge concretamente l’attività d’impresa.

Conseguenze dell’Esterovestizione

Quando l’amministrazione fiscale italiana accerta un caso di esterovestizione, le conseguenze per la società coinvolta possono essere significative:

  1. Imposizione fiscale in Italia: La società viene considerata fiscalmente residente in Italia e quindi soggetta a tassazione su tutti i redditi prodotti a livello mondiale, secondo il principio della tassazione globale.

  2. Recupero delle imposte non versate: L’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento delle imposte evase negli anni oggetto di accertamento.

  3. Sanzioni e interessi: Oltre alle imposte dovute, vengono applicate sanzioni amministrative e interessi di mora.

  4. Possibili conseguenze penali: Nei casi più gravi, l’esterovestizione può configurare il reato di evasione fiscale, con relative conseguenze penali per gli amministratori e i responsabili.

Giurisprudenza e Orientamenti

La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sul fenomeno dell’esterovestizione. Gli “Ermellini” hanno definito l’esterovestizione come il fenomeno del trasferimento “fittizio” della residenza fiscale, sottolineando la necessità di valutare la sostanza oltre la forma.

La giurisprudenza ha progressivamente affinato i criteri di valutazione, concentrandosi sull’effettiva localizzazione del centro decisionale strategico e sulla reale attività svolta dalla società, piuttosto che sulla mera esistenza di una sede legale all’estero.

 

Tabella Riepilogativa: Esterovestizione in Italia

Aspetto

Descrizione

Definizione

Fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, mentre l’attività effettiva rimane in Italia

Obiettivo

Ottenere vantaggi fiscali indebiti, sottoponendo gli utili a una tassazione inferiore

Criteri di residenza in Italia

– Sede legale in Italia

– Sede di direzione effettiva in Italia

(per la maggior parte del periodo d’imposta)

Normativa di riferimento

– Art. 73, comma 3, TUIR

– Art. 5, comma 3, lettera d), TUIR

Elementi di accertamento

– Localizzazione delle decisioni strategiche

– Luogo di svolgimento dell’attività amministrativa

– Presenza fisica degli amministratori

Conseguenze

– Tassazione in Italia di tutti i redditi mondiali

– Recupero imposte non versate

– Sanzioni e interessi

– Possibili conseguenze penali

 

Esempio Pratico di Esterovestizione

Caso: L’imprenditore Mario Rossi, titolare di un’azienda di consulenza informatica con sede a Milano, decide di costituire una società a Malta (paese con un’aliquota fiscale sugli utili societari significativamente inferiore rispetto all’Italia).

Struttura formale:

  • La società “MR Consulting Ltd” viene costituita a Malta

  • Viene nominato un consiglio di amministrazione composto da professionisti maltesi

  • Viene affittato un piccolo ufficio a La Valletta

  • Tutti i contratti con i clienti vengono formalmente stipulati dalla società maltese

Realtà operativa:

  • Le decisioni strategiche continuano a essere prese da Mario Rossi a Milano

  • I principali clienti sono italiani e i servizi vengono erogati da personale operante in Italia

  • Le riunioni del CdA avvengono raramente a Malta e sono meramente formali

  • La documentazione aziendale viene predisposta in Italia e solo successivamente inviata a Malta

Accertamento fiscale:
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica, riscontra che:

  • La corrispondenza aziendale proviene principalmente dall’Italia

  • Le decisioni strategiche sono documentate in email e comunicazioni provenienti dall’Italia

  • I membri maltesi del CdA hanno un ruolo meramente formale

  • L’attività economica effettiva si svolge interamente in Italia

Conseguenze:

  • La società viene considerata fiscalmente residente in Italia per esterovestizione

  • L’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento delle imposte sui redditi mondiali secondo la normativa italiana

  • Vengono applicate sanzioni amministrative e interessi di mora

  • Mario Rossi, in quanto amministratore di fatto, potrebbe affrontare conseguenze penali se l’importo evaso supera le soglie previste dalla legge

Questo esempio illustra come, nonostante l’apparente conformità formale alla residenza estera, l’amministrazione finanziaria italiana possa contestare l’esterovestizione basandosi sulla sostanza effettiva dell’operatività aziendale, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.