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Redazione 19 Luglio 2025 0 Comments

Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.

Il Nuovo Evasometro 2025: Funzionamento, Normativa e Impatti

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 108/2024, il sistema italiano di contrasto all’evasione fiscale si rinnova profondamente: il vecchio redditometro viene definitivamente accantonato a favore dell’evasometro, uno strumento molto più mirato, digitale, e focalizzato sui soggetti realmente a rischio elevato di evasione.

Cosa Cambia: Dal Redditometro all’Evasometro

  • Redditometro: Analizzava uniformemente tutti i contribuenti sulla base dello scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute, generando spesso “falsi positivi” e accertamenti indiscriminati.
  • Evasometro: Interviene solo in presenza di due condizioni chiave:
    • Scostamento di almeno 20% tra il reddito dichiarato e quello ricostruito tramite spese e altre informazioni.
    • Differenza superiore a 70.000 euro (pari a 10 volte l’assegno sociale annuo) tra reddito dichiarato e accertato.
  • Obiettivo: Sfruttare la tecnologia (intelligenza artificiale e machine learning) e l’incrocio automatizzato di dati nazionali e internazionali per concentrare le risorse su situazioni di evasione potenzialmente rilevante.

Funzionamento dell’Evasometro

L’evasometro si basa su un’elaborazione automatica e costante di grandissime moli di dati, provenienti da:

  • Anagrafe dei rapporti finanziari (conti correnti, carte, investimenti).
  • Common Reporting Standard (CRS) per lo scambio internazionale di informazioni finanziarie.
  • Dichiarazioni fiscali e dati trasmessi dagli intermediari finanziari.
  • Banche dati patrimoniali internazionali (dal 2025 tramite la Silver Notice, consultando i dati patrimoniali in oltre 50 Paesi).

L’analisi incrociata di tutte queste fonti attribuisce a ogni contribuente un “punteggio di rischio fiscale”, stilando elenchi prioritari per gli accertamenti.

Caratteristiche operative:

  • Controlli mensili e aggiornamento continuo delle posizioni a rischio.
  • Attenzione su:
    • Chi ha debiti fiscali oltre 50.000 euro.
    • Chi detiene ingenti disponibilità finanziarie all’estero.
    • Casi di “partite IVA apri e chiudi”, cessazioni irregolari e operazioni finanziarie anomale.
  • Esclusione da controlli per chi non può oggettivamente saldare, come imprese in procedura concorsuale.

Chi è a rischio?

  • Persone fisiche o aziende con debiti fiscali superiori a 50.000 euro,
  • Contribuenti che presentano forti anomalie tra reddito, spese e movimentazioni bancarie,
  • Soggetti a rischio di dispersione patrimoniale (es. aziende cessate senza reale motivazione),
  • Chi risulta titolare di patrimoni/conti significativi anche all’estero.

Quando si attiva l’evasometro?

L’avvio dell’accertamento si basa su un doppio requisito:

  1. Scostamento del 20% minimo fra reddito dichiarato e ricostruito;
  2. Differenza minima di 70.000 euro fra reddito dichiarato e quello determinato sulla base dei dati incrociati.

Solo se entrambe le condizioni sono presenti, il sistema genera un alert per la Unità Integrata Permanente di Analisi del Rischio (UIPAR), che decide l’eventuale controllo.

L’evasometro 2025 include anche:

  • Wallet digitali

  • Operazioni su criptovalute

  • Pagamenti tramite app fintech

  • Marketplace online e piattaforme digitali

Come si difende il contribuente?

  • Facoltà di giustificare gli scostamenti, dimostrando che le spese sono state sostenute usando risparmi, proventi esenti, o somme con ritenuta a titolo d’imposta.
  • Possibilità di fornire chiarimenti prima dell’emissione di un atto formale di accertamento.
  • In caso di irregolarità, il contribuente può ricorrere ad accertamento con adesione o impugnare in via giudiziale.
  • Il sistema prevede anche notifiche preventive tramite PEC o cassetto fiscale per consentire la regolarizzazione spontanea prima dell’avvio di procedimenti formali.

Esempio Pratico

Mario Rossi, imprenditore, dichiara nel 2024 un reddito di 40.000 euro. Dal controllo automatico emergono spese (acquisto auto, rate mutuo, viaggi, spese per immobili) pari a 130.000 euro. Il sistema ricostruisce quindi un reddito presunto di 130.000 euro.

  • Scostamento percentuale:
    (ben superiore al 20% richiesto)
  • Scarto assoluto:
    euro (superiore a 70.000 euro).

Entrambi i criteri sono superati.
Il sistema segnala la posizione di Mario Rossi all’UIPAR, che approfondisce la situazione:

  • Si verifica se Mario ha debiti fiscali superiori a 50.000 euro.
  • Si indaga su eventuali conti o patrimoni all’estero tramite Silver Notice e CRS.
  • Mario viene invitato a giustificare lo scostamento (può argomentare di aver speso utili o risparmi di anni precedenti, redditi esenti, ecc.).

Se la giustificazione non è ritenuta sufficiente, parte un accertamento fiscale formale.

Tabella di Riepilogo: Evasometro 2025

Aspetto

Redditometro (vecchio)

Evasometro (nuovo 2025)

Normativa di riferimento

Pre-2024

D.Lgs. 108/2024

Criterio di attivazione

Scostamento anche lieve tra spese/reddito

Doppio requisito: ≥20% e ≥70.000€ di scarto

Importo soglia

Nessuna soglia certa

>50.000€ debiti fiscali, 70.000€ scostamento totale

Soggetti a rischio

Tutti, senza distinzione

Concentrato sui soggetti con profilo di rischio elevato

Update dati

Annuale

Mensile, con dati internazionali (CRS/Silver Notice)

Gestore del controllo

Agenzia Entrate / Guardia di Finanza

UIPAR (Unità Integrata Permanente di Analisi del Rischio)

Possibilità di difesa

Limitata

Ampia possibilità di giustificare spese e scostamenti

Strumentazione

Controlli manuali e parametri fissi

Intelligenza artificiale, analisi dati incrociata

Casi Concreti e Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Accertamento Sintetico/Evasometro

La Corte di Cassazione ha affrontato numerose volte casi legati all’accertamento sintetico e all’impiego degli “indici” elaborati dall’Amministrazione finanziaria sia con il vecchio redditometro sia nell’odierna prospettiva dell’evasometro. Di seguito alcuni esempi reali e orientamenti fondamentali:

  1. Spese per Incrementi Patrimoniali e Prova Contraria
  • Fatto: Un contribuente aveva effettuato importanti acquisti immobiliari durante l’anno, ma nel dichiarare i propri redditi non risultavano importi sufficienti a giustificare tali esborsi. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi ricostruito un “presunto” maggiore reddito attribuendo la differenza all’evasione.
  • Decisione Cassazione: La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico quando ci sono elementi certi di capacità contributiva (es. acquisti di immobili). Tuttavia, è onere del contribuente dimostrare che le somme spese derivavano da fonti legittime, provando in modo documentato che la spesa è stata sostenuta con risparmi o redditi esenti. In caso contrario, il maggior reddito viene presunto giustificatamente dall’ufficio accertatore.
  1. Presunzioni e Limiti dell’Accertamento Sintetico
  • Fatto: Un coltivatore diretto aveva dichiarato redditi catastali molto bassi rispetto alle spese sostenute nell’anno (acquisti auto, immobili, ecc.).
  • Decisione Cassazione: In questi casi, la Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento sintetico anche nei confronti di soggetti con redditi agrari ufficiali molto bassi, qualora emergano elementi fondanti la presunzione di maggior reddito (come acquistare beni rilevanti o sostenere spese non giustificate dal reddito dichiarato)
  1. Onere della Prova e Nullità della Sentenza
  • Fatto: In molti casi, i contribuenti contestano che non venga adeguatamente considerata dal giudice la documentazione prodotta (ad esempio, eredità o disinvestimenti come giustificazione delle spese).
  • Decisione Cassazione: La Cassazione ha annullato una sentenza che non aveva valutato nel merito le prove offerte dal contribuente, ribadendo che l’onere di provare l’insussistenza del reddito presunto grava sul contribuente, ma tale onere può essere assolto ogniqualvolta sia fornita una giustificazione concreta e documentata delle somme usate per gli acquisti contestati. È quindi nulla qualsiasi sentenza che liquidi la questione con formule generiche senza effettiva valutazione degli elementi difensivi prodotti dal contribuente

Tabella di Sintesi: Principi della Cassazione su Accertamento Sintetico/Evasometro

Aspetto

Massima/Principio Cassazione

Prova della capacità contributiva

Basta la presunzione da parte dell’Agenzia su indici certi

Onere della prova

Il contribuente può vincere la presunzione, ma con prove

Valutazione delle prove

Obbligatorio esaminare nel merito la documentazione difensiva

Applicabilità coltivatori/agricoli

Legittimo anche con redditi agrari bassi e spese alte

Esempi tipici decisi dalla Cassazione

  • Incrementi immobiliari: L’acquisto di una casa o di auto di lusso con redditi dichiarati modesti può fondare una rettifica sintetica, salvo prova che le somme derivino da donazioni, eredità o risparmi pregressi.
  • Disponibilità bancaria: Saldi bancari molto più elevati delle entrate dichiarate giustificano l’avvio di accertamento sintetico, ma il contribuente può difendersi mostrando che trattasi, ad esempio, di accrediti non rilevanti fiscalmente (es. rimborsi, disinvestimenti).
  • Omissione valutazione delle difese: Sentenze che non valutano nel merito le spiegazioni/documentazioni del contribuente devono essere annullate, con rinvio al giudice tributario per nuovo esame.

In conclusione, la Cassazione ribadisce costantemente la legittimità dell’accertamento sintetico (oggi “evasometro”) ma rafforza anche il principio del contraddittorio effettivo e della necessità che le giustificazioni del contribuente vengano rigorosamente e specificamente valutate. Solo così si tutela il giusto equilibrio tra esigenze di contrasto all’evasione e diritti di difesa.

Fonti ufficiali, circolari e riferimenti

  • Decreto Legislativo 108/2024 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024)
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 (aliquote e novità fiscali)
  • Informazioni dagli interventi della Guardia di Finanza in Commissione Finanze presso il Senato
  • Documentazione ufficiale Agenzia delle Entrate (portale circolari e normativa)