Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.
AGGIORNATO NOVEMBRE 2025
Novità 2026 per la Comunicazione delle Spese Sanitarie e il Sistema Tessera Sanitaria
Il 2025 rappresenta un anno di svolta per la gestione delle spese sanitarie e la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), con l’introduzione di importanti semplificazioni e modifiche strutturali che interessano tutti gli operatori del settore.
Cambio di Paradigma: da Semestrale ad Annuale
La principale novità del 2025 riguarda il passaggio dalla cadenza semestrale alla cadenza annuale per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Questa modifica è stata introdotta dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 1/2024, successivamente modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 81/2025 (Decreto Correttivo-bis della Riforma Fiscale).
Il precedente sistema prevedeva due scadenze annuali: il 30 settembre per il primo semestre e il 31 gennaio per il secondo semestre. Con l’Agenzia delle Entrate che, tramite FAQ del 24 settembre 2025, ha confermato il superamento definitivo della scadenza semestrale del 30 settembre 2025.
La Nuova Scadenza Unica: 2 Febbraio 2026
Il Decreto MEF del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, ha definito la nuova scadenza annuale per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie: 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Pertanto, per le spese sanitarie relative all’intero anno 2025 (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025), la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 2 febbraio 2026, poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato e la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Proroga del Divieto di Fatturazione Elettronica
La Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 (conversione in legge del Decreto Milleproroghe D.L. n. 202/2024) ha esteso fino al 31 dicembre 2025 il divieto di emissione delle fatture elettroniche per gli operatori sanitari che emettono documenti nei confronti di persone fisiche.
Durante l’iter parlamentare di conversione, il Senato ha modificato significativamente il testo originario del decreto che prevedeva una proroga solo fino al 31 marzo 2025, estendendola a tutto l’anno 2025. La Camera ha successivamente confermato questa modifica.
Modalità di Fatturazione per il 2025
Fatture verso persone fisiche (B2C):
Devono essere emesse obbligatoriamente in formato cartaceo o elettronico senza transito tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
Il divieto è motivato dalla necessità di tutelare la privacy dei pazienti, in quanto le fatture sanitarie contengono dati sensibili
Fatture verso persone giuridiche (B2B):
Rimane obbligatoria l’emissione in formato elettronico tramite SdI, indipendentemente dalla natura della prestazione
Soggetti Obbligati all’Invio
Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
Strutture sanitarie pubbliche e private (accreditate e non accreditate al SSN)
Strutture appartenenti alla Sanità militare
Farmacie e parafarmacie
Medici chirurghi e odontoiatri
Psicologi e psicoterapeuti
Veterinari
Fisioterapisti, logopedisti e altri professionisti sanitari iscritti agli albi professionali
Il divieto di fatturazione elettronica si applica a tutti questi operatori sanitari quando erogano prestazioni a persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano tenuti o meno all’invio dei dati al Sistema TS.
Obbligo Permanente di Invio al Sistema TS
Nonostante il divieto di fatturazione elettronica, resta obbligatorio l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Questi dati sono fondamentali perché vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.
Le informazioni richieste dal sistema TS (tipologia di spesa, opposizione all’invio all’Agenzia delle Entrate, dati identificativi del paziente) non sono incluse nella fattura elettronica standard, rendendo necessario questo doppio canale di trasmissione.
Invio Flessibile Durante l’Anno
Una novità importante introdotta dal nuovo sistema è la possibilità di effettuare invii parziali durante tutto l’anno. Gli operatori sanitari non sono obbligati ad attendere la scadenza del 2 febbraio 2026, ma possono trasmettere i dati in modo progressivo durante l’anno 2025, con la massima flessibilità operativa.
Questa modalità consente di:
Distribuire il carico di lavoro amministrativo
Ridurre il rischio di errori nell’invio massivo
Garantire maggiore tempestività nell’aggiornamento dei dati
Sanzioni in Caso di Omissioni
La normativa prevede sanzioni pecuniarie significative in caso di mancata o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
100 euro per ogni documento non comunicato o comunicato in modo errato
Massimo complessivo di 50.000 euro per anno
È importante sottolineare che le sanzioni si applicano anche in caso di dati trasmessi con informazioni incomplete o inesatte.
Prospettive Future: 2026 e Oltre
L’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, salvo ulteriori proroghe. Tuttavia, anche con l’introduzione della fatturazione elettronica, l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS rimarrà operativo, poiché le specifiche tecniche della fattura elettronica standard non includono tutte le informazioni necessarie per la precompilata.
La decisione di prorogare il divieto è stata motivata dalla necessità di:
Adeguare completamente il sistema alle normative sulla privacy (GDPR)
Sviluppare specifiche tecniche compatibili con i requisiti del Garante per la protezione dei dati personali
Garantire una transizione graduale e non traumatica per gli operatori
Novità sui Controlli: Accesso ai Dati di Dettaglio
Il Decreto MEF 29 ottobre 2025 ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda i controlli fiscali. A partire dall’anno 2025, il Sistema TS renderà disponibili all’Agenzia delle Entrate le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie, ma esclusivamente per le dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973.
Questa consultazione è consentita solo ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate dell’ufficio territorialmente competente e sono esclusi i dati per i quali il contribuente ha manifestato l’opposizione all’invio.
Imposta di Bollo sulle Fatture Sanitarie
Per le fatture cartacee o elettroniche non trasmesse tramite SdI, l’imposta di bollo (2 euro per le fatture di importo superiore a 77,47 euro) continua ad essere applicata tramite marca da bollo fisica.
Quando entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica (presumibilmente dal 1° gennaio 2026), l’imposta di bollo sarà assolta in modalità virtuale, con pagamento periodico tramite modello F24.
Esempi Pratici
Esempio 1: Studio Medico con Attività Mista
Il Dott. Rossi, medico chirurgo che opera privatamente, nel corso del 2025 effettua le seguenti prestazioni:
Prestazioni a persone fisiche (maggio-ottobre 2025):
150 visite specialistiche a pazienti privati
Importo medio per visita: 120 euro
Totale fatturato B2C: 18.000 euro
Prestazioni a società (giugno-dicembre 2025):
20 visite per medicina del lavoro commissionate da aziende
Importo medio: 150 euro
Totale fatturato B2B: 3.000 euro
Comportamento corretto:
Per le prestazioni a persone fisiche: emette fatture cartacee o in formato elettronico senza invio tramite SdI durante tutto il 2025
Per le visite alle aziende: emette fatture elettroniche tramite SdI al momento della prestazione
Trasmissione dati al Sistema TS: può scegliere tra:
Invio progressivo mensile dei dati delle 150 visite B2C durante l’anno
Invio cumulativo entro il 2 febbraio 2026
Se il Dott. Rossi non trasmette i dati entro il 2 febbraio 2026, incorrerà in una sanzione di 100 euro per ogni documento non trasmesso, per un totale potenziale di 15.000 euro (150 documenti × 100 euro), che comunque non potrà superare il massimo di 50.000 euro.
Esempio 2: Farmacia con Vendita di Farmaci e Parafarmaci
La Farmacia Verde di Milano registra nel 2025:
Vendite soggette a comunicazione TS:
000 scontrini per farmaci con ricetta medica
000 scontrini per farmaci da banco detraibili
Importo medio: 35 euro
Vendite non soggette a comunicazione TS:
000 scontrini per prodotti cosmetici e parafarmaci non detraibili
Comportamento corretto:
Emissione documenti: continua ad emettere scontrini fiscali per le vendite a consumatori finali
Selezione dati: trasmette al Sistema TS solo i dati relativi ai 7.000 scontrini per farmaci detraibili
Modalità di invio: può optare per invii mensili (es. ogni 30-60 giorni) oppure un unico invio entro il 2 febbraio 2026
Opposizione del paziente: se un cliente si oppone all’invio all’Agenzia delle Entrate, la farmacia deve comunque trasmettere il dato al Sistema TS, indicando l’opposizione manifestata
Esempio 3: Psicologo Libero Professionista
La Dott.ssa Bianchi, psicologa iscritta all’Ordine, nel 2025 svolge:
Attività professionale sanitaria:
200 sedute individuali a pazienti privati (80 euro/seduta) = 16.000 euro
30 sedute di coppia (120 euro/seduta) = 3.600 euro
Attività non sanitaria:
10 docenze presso ente di formazione (500 euro/docenza) = 5.000 euro
5 consulenze aziendali per selezione personale (800 euro) = 4.000 euro
Comportamento corretto:
Prestazioni sanitarie a persone fisiche (230 sedute): fatture cartacee senza SdI, con obbligo di comunicazione al Sistema TS entro il 2 febbraio 2026
Docenze e consulenze aziendali: fatture elettroniche tramite SdI, anche se erogate in realtà a favore di soggetti IVA
Imposta di bollo: applica marca da bollo da 2 euro su tutte le fatture sanitarie superiori a 77,47 euro (quindi su tutte le sedute)
Se la Dott.ssa Bianchi decidesse di trasmettere i dati progressivamente, potrebbe ad esempio inviare i dati trimestrali:
Entro marzo 2025: dati gennaio-marzo
Entro giugno 2025: dati aprile-giugno
Entro settembre 2025: dati luglio-settembre
Entro dicembre 2025 o febbraio 2026: dati ottobre-dicembre
Questo approccio permette di distribuire il carico amministrativo e ridurre il rischio di errori nell’invio massivo finale.
Esempio 4: Struttura Sanitaria Privata
La Clinica San Marco, struttura privata non accreditata con il SSN, nel 2025 eroga:
500 prestazioni diagnostiche a pazienti privati (ecografie, radiografie, TAC)
200 prestazioni in convenzione con assicurazioni private
100 check-up aziendali fatturati direttamente alle società
Comportamento corretto:
Prestazioni a pazienti privati: fatture cartacee o elettroniche senza SdI, con trasmissione dati al Sistema TS
Prestazioni in convenzione assicurativa:
Se fatturate alla compagnia assicurativa (soggetto IVA): fattura elettronica tramite SdI
Se fatturate al paziente con rimborso assicurativo: fattura cartacea con invio dati al Sistema TS
Check-up aziendali: fattura elettronica tramite SdI
La clinica deve prestare particolare attenzione alla gestione dell’opposizione dei pazienti: anche se il paziente si oppone all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per la precompilata, la struttura deve comunque trasmettere il documento al Sistema TS, indicando l’opposizione nell’apposito campo.
Considerazioni Operative Finali
Gli operatori sanitari devono prestare particolare attenzione a:
Rispettare la nuova scadenza annuale del 2 febbraio 2026 per evitare sanzioni significative
Mantenere separata la gestione tra fatturazione (ancora cartacea per B2C) e trasmissione dati al Sistema TS (obbligatoria)
Valutare l’opportunità di invii progressivi durante l’anno per distribuire il carico amministrativo
Preparare procedure e software in vista del probabile obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2026
Verificare la corretta gestione delle opposizioni dei pazienti, che non esentano dall’invio al Sistema TS
Distinguere correttamente tra prestazioni sanitarie B2C (fattura cartacea) e B2B (fattura elettronica obbligatoria)
Le modifiche normative del 2025 rappresentano un primo passo verso la semplificazione amministrativa, riducendo da due a una sola scadenza annuale, pur mantenendo le necessarie tutele in materia di privacy dei dati sanitari.
Considerazioni Finali Le proroghe e le modifiche normative del 2025 mirano a bilanciare la semplificazione amministrativa con la protezione della privacy dei pazienti. Tuttavia, gli operatori sanitari devono prestare particolare attenzione alle scadenze e agli obblighi specifici per evitare sanzioni.
Benvenuti sul blog dello Studio La Porta “Dottori Commercialisti e Revisori Legali”. In questo articolo approfondiremo tutto ciò che c’è da sapere sul fisco e sulle tasse, fornendo una guida completa per orientarsi nel complesso mondo della fiscalità.
AGGIORNATO NOVEMBRE 2025
Novità 2026 per la Comunicazione delle Spese Sanitarie e il Sistema Tessera Sanitaria
Il 2025 rappresenta un anno di svolta per la gestione delle spese sanitarie e la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), con l’introduzione di importanti semplificazioni e modifiche strutturali che interessano tutti gli operatori del settore.
Cambio di Paradigma: da Semestrale ad Annuale
La principale novità del 2025 riguarda il passaggio dalla cadenza semestrale alla cadenza annuale per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Questa modifica è stata introdotta dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 1/2024, successivamente modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 81/2025 (Decreto Correttivo-bis della Riforma Fiscale).
Il precedente sistema prevedeva due scadenze annuali: il 30 settembre per il primo semestre e il 31 gennaio per il secondo semestre. Con l’Agenzia delle Entrate che, tramite FAQ del 24 settembre 2025, ha confermato il superamento definitivo della scadenza semestrale del 30 settembre 2025.
La Nuova Scadenza Unica: 2 Febbraio 2026
Il Decreto MEF del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, ha definito la nuova scadenza annuale per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie: 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Pertanto, per le spese sanitarie relative all’intero anno 2025 (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025), la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 2 febbraio 2026, poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato e la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Proroga del Divieto di Fatturazione Elettronica
La Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 (conversione in legge del Decreto Milleproroghe D.L. n. 202/2024) ha esteso fino al 31 dicembre 2025 il divieto di emissione delle fatture elettroniche per gli operatori sanitari che emettono documenti nei confronti di persone fisiche.
Durante l’iter parlamentare di conversione, il Senato ha modificato significativamente il testo originario del decreto che prevedeva una proroga solo fino al 31 marzo 2025, estendendola a tutto l’anno 2025. La Camera ha successivamente confermato questa modifica.
Modalità di Fatturazione per il 2025
Fatture verso persone fisiche (B2C):
Fatture verso persone giuridiche (B2B):
Soggetti Obbligati all’Invio
Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
Il divieto di fatturazione elettronica si applica a tutti questi operatori sanitari quando erogano prestazioni a persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano tenuti o meno all’invio dei dati al Sistema TS.
Obbligo Permanente di Invio al Sistema TS
Nonostante il divieto di fatturazione elettronica, resta obbligatorio l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Questi dati sono fondamentali perché vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.
Le informazioni richieste dal sistema TS (tipologia di spesa, opposizione all’invio all’Agenzia delle Entrate, dati identificativi del paziente) non sono incluse nella fattura elettronica standard, rendendo necessario questo doppio canale di trasmissione.
Invio Flessibile Durante l’Anno
Una novità importante introdotta dal nuovo sistema è la possibilità di effettuare invii parziali durante tutto l’anno. Gli operatori sanitari non sono obbligati ad attendere la scadenza del 2 febbraio 2026, ma possono trasmettere i dati in modo progressivo durante l’anno 2025, con la massima flessibilità operativa.
Questa modalità consente di:
Sanzioni in Caso di Omissioni
La normativa prevede sanzioni pecuniarie significative in caso di mancata o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
È importante sottolineare che le sanzioni si applicano anche in caso di dati trasmessi con informazioni incomplete o inesatte.
Prospettive Future: 2026 e Oltre
L’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, salvo ulteriori proroghe. Tuttavia, anche con l’introduzione della fatturazione elettronica, l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS rimarrà operativo, poiché le specifiche tecniche della fattura elettronica standard non includono tutte le informazioni necessarie per la precompilata.
La decisione di prorogare il divieto è stata motivata dalla necessità di:
Novità sui Controlli: Accesso ai Dati di Dettaglio
Il Decreto MEF 29 ottobre 2025 ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda i controlli fiscali. A partire dall’anno 2025, il Sistema TS renderà disponibili all’Agenzia delle Entrate le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie, ma esclusivamente per le dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973.
Questa consultazione è consentita solo ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate dell’ufficio territorialmente competente e sono esclusi i dati per i quali il contribuente ha manifestato l’opposizione all’invio.
Imposta di Bollo sulle Fatture Sanitarie
Per le fatture cartacee o elettroniche non trasmesse tramite SdI, l’imposta di bollo (2 euro per le fatture di importo superiore a 77,47 euro) continua ad essere applicata tramite marca da bollo fisica.
Quando entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica (presumibilmente dal 1° gennaio 2026), l’imposta di bollo sarà assolta in modalità virtuale, con pagamento periodico tramite modello F24.
Esempi Pratici
Esempio 1: Studio Medico con Attività Mista
Il Dott. Rossi, medico chirurgo che opera privatamente, nel corso del 2025 effettua le seguenti prestazioni:
Prestazioni a persone fisiche (maggio-ottobre 2025):
Prestazioni a società (giugno-dicembre 2025):
Comportamento corretto:
Se il Dott. Rossi non trasmette i dati entro il 2 febbraio 2026, incorrerà in una sanzione di 100 euro per ogni documento non trasmesso, per un totale potenziale di 15.000 euro (150 documenti × 100 euro), che comunque non potrà superare il massimo di 50.000 euro.
Esempio 2: Farmacia con Vendita di Farmaci e Parafarmaci
La Farmacia Verde di Milano registra nel 2025:
Vendite soggette a comunicazione TS:
Vendite non soggette a comunicazione TS:
Comportamento corretto:
Esempio 3: Psicologo Libero Professionista
La Dott.ssa Bianchi, psicologa iscritta all’Ordine, nel 2025 svolge:
Attività professionale sanitaria:
Attività non sanitaria:
Comportamento corretto:
Se la Dott.ssa Bianchi decidesse di trasmettere i dati progressivamente, potrebbe ad esempio inviare i dati trimestrali:
Questo approccio permette di distribuire il carico amministrativo e ridurre il rischio di errori nell’invio massivo finale.
Esempio 4: Struttura Sanitaria Privata
La Clinica San Marco, struttura privata non accreditata con il SSN, nel 2025 eroga:
Comportamento corretto:
La clinica deve prestare particolare attenzione alla gestione dell’opposizione dei pazienti: anche se il paziente si oppone all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per la precompilata, la struttura deve comunque trasmettere il documento al Sistema TS, indicando l’opposizione nell’apposito campo.
Considerazioni Operative Finali
Gli operatori sanitari devono prestare particolare attenzione a:
Le modifiche normative del 2025 rappresentano un primo passo verso la semplificazione amministrativa, riducendo da due a una sola scadenza annuale, pur mantenendo le necessarie tutele in materia di privacy dei dati sanitari.
Considerazioni Finali
Le proroghe e le modifiche normative del 2025 mirano a bilanciare la semplificazione amministrativa con la protezione della privacy dei pazienti. Tuttavia, gli operatori sanitari devono prestare particolare attenzione alle scadenze e agli obblighi specifici per evitare sanzioni.
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